Art. 110 c.nav. — Compagnie e gruppi portuali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1994 al 19 marzo 1995. Leggi il testo vigente →

[1]Le maestranze addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o in gruppi, soggetti alla vigilanza dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. 48

[2]Le compagnie hanno personalita' giuridica. 48

[3]Alla costituzione, fusione o soppressione delle compagnie e dei gruppi provvedono, per la navigazione marittima, il direttore marittimo e, per la navigazione interna, il direttore dell'ispettorato compartimentale, secondo le norme del regolamento. 48

[4]Il regolamento stabilisce altresi' le norme per il funzionamento delle compagnie e dei gruppi e determina, per i casi di fusione o di soppressione, le modalita' relative alla valutazione e devoluzione dei beni costituenti il patrimonio delle compagnie. 48 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 gennaio 1994, n. 84

48

La L. 28 gennaio 1994, n. 84, ha disposto (con l'art. 27, comma 8) che dal 28 agosto 1994 sono abrogati i commi primo, secondo, terzo e quarto del presente articolo, per le parti afferenti la navigazione marittima.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1994 al 19 marzo 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 19 febbraio 1994. 20 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Salvo casi speciali stabiliti dal ministro per le comunicazioni, l'esecuzione delle operazioni portuali e' riservata alle compagnie o ai gruppi aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 gennaio 1994, n. 84

    La L. 28 gennaio 1994, n. 84, ha disposto (con l'art. 27, comma 8) che dal 28 agosto 1994 sono abrogati i commi primo, secondo, terzo e quarto del presente articolo, per le parti afferenti la navigazione marittima.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art110 · fonte del testo

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