Art. 110 c.nav. — Compagnie e gruppi portuali

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[1]Le maestranze addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o in gruppi, soggetti alla vigilanza dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale.

[2]Le compagnie hanno personalita' giuridica.

[3]Alla costituzione, fusione o soppressione delle compagnie e dei gruppi provvedono, per la navigazione marittima, il direttore marittimo e, per la navigazione interna, il direttore dell'ispettorato compartimentale, secondo le norme del regolamento.

[4]Il regolamento stabilisce altresi' le norme per il funzionamento delle compagnie e dei gruppi e determina, per i casi di fusione o di soppressione, le modalita' relative alla valutazione e devoluzione dei beni costituenti il patrimonio delle compagnie.

[5]Salvo casi speciali stabiliti dal ministro per le comunicazioni, l'esecuzione delle operazioni portuali e' riservata alle compagnie o ai gruppi.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 19 febbraio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art110 · fonte del testo

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