Art. 1091 c.nav. — Diserzione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 24 ottobre 2013. Leggi il testo vigente →
[1]Il componente dell'equipaggio, che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, e' punito, se dal fatto deriva una notevole difficolta' nel servizio della navigazione, con la reclusione fino a un anno.
[2]Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessita', la pena e' della reclusione da uno a due anni.
[3]Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone ovvero per la sicurezza della nave, dell'aeromobile o dei relativi carichi, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.
[4]Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto e' previsto come piu' grave reato da altra disposizione di legge.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 24 ottobre 2013
