Art. 1040 c.nav. — Spostamento di competenza per ragione di connessione

[1]Se sono proposte contro il vettore, l'esercente o l'assicuratore avanti giudici diversi piu' cause dipendenti dallo stesso contratto di trasporto, ovvero dallo stesso fatto di assistenza o, infine, dallo stesso urto di aeromobili ovvero dallo stesso evento produttivo di danni a'terzi sulla superficie, il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa avanti il giudice adito, nella circoscrizione del quale e' il foro generale del convenuto, o, in difetto, avanti quello per primo adito.

[2]Si applica il secondo comma dell'articolo 40 del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1040 · fonte del testo

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