Art. 64 — Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche

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L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e' subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure. L'ammontare del predetto diritto e' stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Testo in vigore dal 31 agosto 2005 al 22 dicembre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art64 · fonte del testo

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