Art. 95 c.o.m. — Bande musicali

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[1]Le bande musicali delle Forze armate sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita delle rispettive istituzioni e a rappresentare le Forze armate di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale. Su richiesta di enti o comitati, puo' essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennita', nonche' ad attivita' concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri. Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:

  • a)del Comando militare della Capitale, quella dell'Esercito italiano;
  • b)del Comando militare marittimo autonomo della Capitale, quella della Marina militare;
  • c)del Comando dell'Aeronautica militare di Roma, quella dell'Aeronautica militare;
  • d)del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella dell'Arma dei carabinieri 4 L'impiego delle bande e' disposto rispettivamente da:
  • a)lo Stato maggiore dell'Esercito italiano;
  • b)lo Stato maggiore della Marina militare;
  • c)lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare;
  • d)il Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 5. Fermi i compiti di istituto e le funzioni di rappresentanza militare di Forza armata e compatibilmente con essi, le bande musicali svolgono attivita' artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo Stato maggiore della difesa, in relazione anche alle richieste degli enti locali. 6. L'organizzazione strumentale e le modalita' d'impiego delle bande musicali militari sono disciplinate nel regolamento.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/9/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art95 · fonte del testo

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