Art. 1509 c.o.m. — Reclutamento e formazione di personale musicante

Ciascuna Forza armata puo' disporre della relativa banda per il reclutamento, ovvero per la formazione di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata. La preparazione dei militari che aspirano a partecipare ai concorsi per l'ammissione nella relativa banda e' curata nei rispettivi centri di addestramento musicale sotto la direzione del maestro direttore della banda, coadiuvato dal maestro vice direttore.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1509 · fonte del testo

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