Art. 939 c.o.m. — Ufficiali in ferma prefissata

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →

Ciascuna Forza armata e il Corpo della Guardia di finanza possono arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Agli ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo si applicano le norme di stato giuridico, in quanto compatibili, previste per gli ufficiali di complemento.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art939 · fonte del testo

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