Codice dell’ordinamento militare

Art. 929 c.o.m. — Infermità

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Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneita' specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed e' collocato, a seconda dell'idoneita', in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:

  • a)e' divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
  • b)non ha riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermita' temporanea;
  • c)e' giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art929 · fonte del testo

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