Art. 928 c.o.m. — Speciali limiti di' età per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

  • a)generale di corpo d'armata: 65 anni;
  • b)generale di divisione: 65 anni;
  • c)generale di brigata: 63 anni;
  • d)colonnello del ruolo ((forestale)) e del ruolo ((tecnico)): 61 anni.

Testo vigente dal 7 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017. 2 parole tolte, 1 parola aggiunta.

d) colonnello del ruolo tolto: speciale aggiunto: forestale e del ruolo tecnicotolto: -logistico: 61 anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art928 · fonte del testo

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