Art. 928 c.o.m. — Speciali limiti di' età per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017. Leggi il testo vigente →

I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

  • a)generale di corpo d'armata: 65 anni;
  • b)generale di divisione: 65 anni;
  • c)generale di brigata: 63 anni;
  • d)colonnello del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico: 61 anni.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art928 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari