Art. 925 c.o.m. — Speciali limiti di età per gli ufficiali dell'Esercito italiano
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I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali dell'Esercito italiano, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
- a)65 anni: tenente generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; tenente generale e maggiore generale dell'((Arma dei trasporti e dei materiali)); tenente generale e maggiore generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;
- b)63 anni: generale di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; maggiore generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; brigadiere generale del ruolo normale dell'((Arma dei trasporti e dei materiali)); brigadiere generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;
- c)61 anni: generale di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; colonnello del ruolo normale dell'((Arma dei trasporti e dei materiali)); colonnello del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali.
Testo in vigore dal 9 febbraio 2013 al 28 maggio 2026
