Art. 723 c.o.m.
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I corsi applicativi per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare hanno durata non inferiore a tre mesi. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. I frequentatori che non superino i corsi applicativi:
- a)se provenienti dal ruolo dei marescialli o dal ruolo dei sergenti, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
- b)se gia' ufficiali ausiliari, completano la ferma eventualmente contratta ovvero sono ricollocati in congedo;
- c)se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, sono collocati in congedo;
- d)se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126)).
Testo in vigore dal 17 novembre 2018 al 20 febbraio 2020
