Codice dell’ordinamento militare

Art. 687 c.o.m. — Commissione d'esame

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017. Leggi il testo vigente →

La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 684, e' composta da:

  • a)un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
  • b)un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
  • c)un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;
  • d)un maresciallo aiutante luogotenente, segretario senza diritto al voto. Se il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'articolo 684 e' rilevante, la commissione di cui al comma 1 puo' essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art687 · fonte del testo

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