Art. 648 c.o.m. — Età per la partecipazione ai concorsi per le accademie militari

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L'eta' per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non puo' essere superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare, il limite massimo e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate. L'eta' massima per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'accademia dell'Arma dei carabinieri, da parte degli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti, e' stabilita in 28 anni.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 25 febbraio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art648 · fonte del testo

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