Art. 61 c.o.m. — Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare

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Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validita' e' necessaria la presenza di almeno tre componenti, di cui uno elettivo. A parita' di voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 31 gennaio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art61 · fonte del testo

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