Art. 57 c.o.m. — Corte militare di appello

La Corte militare d'appello, con sede in Roma, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari. La Corte militare d'appello e' formata:

  • a)da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5, che la presiede;
  • b)da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4;
  • c)da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2. Le sezioni della Corte sono formate:
  • a)da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, che la presiede;
  • b)da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento:
  • a)del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;
  • b)di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;
  • c)di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:
  • 1)gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
  • 2)il Capo di stato maggiore della difesa;
  • 3)il Segretario generale della difesa ((e il Direttore nazionale degli armamenti));
  • 4)i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
  • 5)il Direttore generale per il personale militare. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.

Testo vigente dal 23 giugno 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 giugno 2023

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 2013 al 23 giugno 2023. 6 parole aggiunte.

3) il Segretario generale della difesa aggiunto: e il Direttore nazionale degli armamenti;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art57 · fonte del testo

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