Art. 52 c.o.m. — Magistrati militari

I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari. Le funzioni giudicanti sono:

  • a)di primo grado (giudice presso il Tribunale militare e presso l'Ufficio militare di sorveglianza);
  • b)di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello);
  • c)semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il Tribunale militare);
  • d)semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della Corte militare di appello);
  • e)direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare);
  • f)direttive elevate di primo grado (presidente del Tribunale militare di sorveglianza);
  • g)direttive di secondo grado (presidente della Corte militare di appello). Le funzioni requirenti sono:
  • a)di primo grado (sostituto procuratore militare);
  • b)di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);
  • c)di legittimita' (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione);
  • d)semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello);
  • e)direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare);
  • f)direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);
  • g)direttive superiori requirenti di legittimita' (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione). Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. Ai fini dell'anzianita', e' valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.

Testo vigente dal 31 gennaio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 2013 al 31 gennaio 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art52 · fonte del testo

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