Art. 534 c.o.m. — Attività negoziale del Ministero della difesa. Rinvio

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Fatto salvo quanto disposto dal presente titolo:

  • a)ai contratti del Ministero della difesa si applicano le vigenti disposizioni in materia di attivita' negoziale della pubblica amministrazione statale, ivi comprese la disciplina concernente l'acquisizione di beni e servizi tramite la Concessionaria servizi informativi spa (CONSIP), nonche' la disciplina concernente le forniture e servizi informatici e, segnatamente, ((gli articoli 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni));
  • b)ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, diversi da quelli di cui al comma 2, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'articolo 196 dello stesso codice dei contratti;
  • c)si applica la legge 11 novembre 1986, n. 770;
  • d)alle locazioni di immobili per i fabbisogni allocativi del Ministero della difesa si applica l'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (( Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell'oggetto della direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto. ))

Testo in vigore dal 9 febbraio 2013 al 26 febbraio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013. 103 parole tolte, 78 parole aggiunte in 4 capoversi.

… informativi spa (CONSIP), nonche' la disciplina concernente le forniture e servizi informatici e, segnatamente, tolto: l'articolo aggiunto: gli articoli 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e tolto: l'articolo 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82aggiunto: , e successive modificazioni;

b) ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, tolto: come definiti dal aggiunto: diversi da quelli di cui al comma 2, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tolto: si applicano detto codice e le disposizioni in esso specificamente dettate per i contratti nel settore della Difesa aggiunto: e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'articolo 196 dello stesso codice dei contratti;

d) alle locazioni di immobili per i fabbisogni allocativi del Ministero della difesa si applica l'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. tolto: Il regolamento detta le norme per l'attuazione e l'esecuzione degli articoli 92, comma 5, e 196, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 aggiunto: Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell'oggetto della direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. tolto: 163, con i concerti e i pareri ivi indicati.

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010, n. 126 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione aggiunto: 208, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art534 · fonte del testo

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