Art. 534 c.o.m. — Attività negoziale del Ministero della difesa. Rinvio

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[1]Fatto salvo quanto disposto dal presente titolo: a)ai contratti del Ministero della difesa si applicano le vigenti disposizioni in materia di attivita' negoziale della pubblica amministrazione statale, ivi comprese la disciplina concernente l'acquisizione di beni e servizi tramite la Concessionaria servizi informativi spa (CONSIP), nonche' la disciplina concernente le forniture e servizi informatici e, segnatamente, l'articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l'articolo 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

  • b)ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, come definiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, si applicano detto codice e le disposizioni in esso specificamente dettate per i contratti nel settore della Difesa;
  • c)si applica la legge 11 novembre 1986, n. 770;
  • d)alle locazioni di immobili per i fabbisogni allocativi del Ministero della difesa si applica l'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il regolamento detta le norme per l'attuazione e l'esecuzione degli articoli 92, comma 5, e 196, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con i concerti e i pareri ivi indicati.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010, n. 126 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art534 · fonte del testo

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