Art. 422 c.o.m. — Indennità per immobili

L'indennita' per la requisizione degli immobili e' ragguagliata al reddito normale che l'immobile e' atto a produrre, tenuto anche conto delle cose indicate nel comma 3 dell'articolo 378. Inoltre, per l'asportazione dall'immobile delle cose non comprese nell'ordine di requisizione, e' accordata al detentore dell'immobile medesimo un'indennita' commisurata alle normali spese di trasporto nell'ambito dello stesso comune.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art422 · fonte del testo

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