Art. 15 c.o.m. — Attribuzioni del Ministero della difesa

Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle Forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della Difesa. Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e i compiti ((di seguito indicati:)) difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; interventi di tutela ambientale, concorso nelle attivita' di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'; ((...)) politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanita' militare; attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale. (( La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di cui al comma 2, tra le aree e gli uffici individuati dall'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e' attuata con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, apportando, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della medesima legge 23 agosto 1988, n. 400, anche eventuali, conseguenti abrogazioni di disposizioni del presente codice, secondo criteri che assicurano nell'ambito delle aree:

  • a)la individuazione dei compiti e delle funzioni attinenti alle attribuzioni di comando nei riguardi del personale rispetto ai rimanenti compiti e funzioni riguardanti il personale medesimo;
  • b)la standardizzazione organizzativa, per settori omogenei, anche attraverso le necessarie semplificazioni e armonizzazioni procedimentali;
  • c)l'unicita' decisionale;
  • d)le procedure di coordinamento delle attivita' fra le aree;
  • e)l'attribuzione di funzioni e compiti tecnico-amministrativi al personale civile di livello dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli del Ministero della difesa;
  • f)la predisposizione di meccanismi per la verifica dell'effettivo livello di fruibilita' dei servizi erogati al personale. )) Il Ministero della difesa svolge i compiti di cui agli articoli 21 e 22.

Testo vigente dal 26 febbraio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2014. 15 parole tolte, 191 parole aggiunte in 9 capoversi.

… della Difesa. Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e i compiti tolto: concernenti le seguenti aree:

tolto: a) area tecnico operativa: aggiunto: di seguito indicati: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione …

tolto: b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale:aggiunto: ... politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di … dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industrialeaggiunto: . La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di cui al comma 2, tra le aree e gli uffici individuati dall'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e' attuata con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, apportando, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della medesima legge 23 agosto 1988, n. 400, anche eventuali, conseguenti abrogazioni di disposizioni del presente codice, secondo criteri che assicurano nell'ambito delle aree:

aggiunto: a) la individuazione dei compiti e delle funzioni attinenti alle attribuzioni di comando nei riguardi del personale rispetto ai rimanenti compiti e funzioni riguardanti il personale medesimo;

aggiunto: b) la standardizzazione organizzativa, per settori omogenei, anche attraverso le necessarie semplificazioni e armonizzazioni procedimentali;

aggiunto: c) l'unicita' decisionale;

aggiunto: d) le procedure di coordinamento delle attivita' fra le aree;

aggiunto: e) l'attribuzione di funzioni e compiti tecnico-amministrativi al personale civile di livello dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli del Ministero della difesa;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: f) la predisposizione di meccanismi per la verifica dell'effettivo livello di fruibilita' dei servizi erogati al personale. Il Ministero della difesa svolge i compiti di cui agli articoli 21 e 22.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art15 · fonte del testo

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