Art. 263 c.o.m. — Reperti mobili e cimeli

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →

Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli, ne da' comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantita' e, ove nota, la provenienza.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art263 · fonte del testo

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