Art. 263 c.o.m. — Reperti mobili e cimeli
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.
Abrogato dal 27 marzo 2012
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.
Abrogato dal 27 marzo 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012. 61 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli, ne da' comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantita' e, ove nota, la provenienza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art263 · fonte del testo
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