Art. 239 c.o.m. — Navi militari e navi da guerra

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →

Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti:

  • a)sono iscritte nel ruolo del naviglio militare;
  • b)sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina;
  • c)recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare. Per <<nave da guerra>> si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalita' ed e' posta sotto il comando di un ufficiale di Marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio e' sottoposto alle regole della disciplina militare. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art239 · fonte del testo

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