Art. 239 c.o.m. — Navi militari e navi da guerra
Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti:
- a)sono iscritte nel ruolo del naviglio militare ((, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa));
- b)sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina;
- c)recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare. Per "nave da guerra" si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalita' ed e' posta sotto il comando di un ufficiale di ((marina)) al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio e' sottoposto alle regole della disciplina militare. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato.
Testo vigente dal 27 marzo 2012
