Art. 2186 c.o.m. — Validità ed efficacia degli atti emanati. Salvaguardia dei diritti quesiti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 2013 al 23 giugno 2023. Leggi il testo vigente →

Alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento:

  • a)restano validi gli atti e i provvedimenti emanati;
  • b)sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente;
  • c)le disposizioni del presente codice e quelle del regolamento, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non possono produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore. I decreti ministeriali non regolamentari, le direttive, le istruzioni, le circolari, le determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente codice ed il regolamento, fino alla loro sostituzione. 1420
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20

14

Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera 1)) che sono "fatti salvi gli effetti giuridici, nonche' i provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2186 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66".

D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248

20

Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, ha disposto (con l'art. 10, comma 11) che "In relazione a quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, lettera ll), 9, comma 1, lettera s), numeri 3), 4) e 7), e lettera u), numero 1.1), nonche' dal comma 7 del presente articolo, sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici e i provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2186 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66."

Testo in vigore dal 9 febbraio 2013 al 23 giugno 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2012 al 9 febbraio 2013.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248

    Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, ha disposto (con l'art. 10, comma 11) che "In relazione a quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, lettera ll), 9, comma 1, lettera s), numeri 3), 4) e 7), e lettera u), numero 1.1), nonche' dal comma 7 del presente articolo, sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici e i provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2186 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2186 · fonte del testo

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