In tutti i casi in cui le disposizioni contenute nella presente legge richiedano, ai fini del riconoscimento del diritto ai trattamenti da esse previsti, condizioni non prescritte dalla precedente legislazione, resta comunque salvo il diritto a tali trattamenti a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge. Ai soggetti che non si trovino nelle condizioni richieste dalla presente legge ed a favore dei quali trovi applicazione il comma precedente, sono liquidati o conservati i corrispondenti assegni nella misura stabilita dalla legislazione anteriore. Ove ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma, nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari, in aggiunta alla pensione o all'assegno privilegiato ordinario, dell'aumento di integrazione di cui all'articolo 13, nonche' a favore dei soggetti che abbiano diritto a conseguire detto aumento con decorrenza anteriore alla data suindicata, l'aumento di integrazione, in deroga a quanto stabilito dallo stesso secondo comma e dal secondo comma del precedente articolo, viene attribuito d'ufficio, nella maggiore misura prevista dalla presente legge, a decorrere dal 1 gennaio 1979. Ai mutilati ed agli invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni piu' favorevoli di quelle previste dalla presente legge, e' conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni gia' effettuate. Ove si tratti di assegno rinnovabile, la disposizione di cui al presente comma si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso. Quando la misura del trattamento complessivo fruito in base alla legislazione anteriore sia superiore a quella stabilita dalla presente legge, la differenza tra i due trattamenti viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi sugli eventuali futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti.

Testo vigente dal 31 gennaio 1980

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-01-26;9~art21 · fonte del testo

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