Art. 2110 c.o.m. — Sanzioni penali

L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Alla pena di cui al comma 1 soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' il giudice ordinario del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva. L'imputato o il condannato puo' fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia gia' stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2098. Nei casi previsti dal comma 2, puo' essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5, il termine e' di tre mesi. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione e' computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2110 · fonte del testo

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