Art. 1599 c.o.m. — Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate al cappellano militare, in caso di infrazione delle regole disciplinari di cui al comma 2 dell'articolo 1555, e dei doveri di servizio, sono:

  • a)la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 1574;
  • b)la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589;
  • c)la cessazione dal servizio

Testo vigente dal 23 maggio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021. 9 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: 1. Le sanzioni disciplinari tolto: di stato che possono essere applicate al cappellano militareaggiunto: , in caso di infrazione delle regole disciplinari di cui al comma 2 dell'articolo 1555, e dei doveri di servizio, sono:

c) la tolto: perdita del grado, di cui all'articolo 1597. aggiunto: cessazione dal servizio

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1599 · fonte del testo

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