Art. 1836 c.o.m. — Fondo casa

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Al fine di agevolare l'accesso alla concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa, e' istituito, presso il Ministero della difesa, un fondo di garanzia denominato "fondo casa", alimentato dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio, nella percentuale prevista dall'articolo 287, comma 2. La garanzia e' concessa nei limiti delle disponibilita' annuali del fondo. Il fondo di cui al comma 1 costituisce garanzia di ultima istanza fino ad un massimo dell'80 per cento della quota capitale per i mutui concessi ai sensi del presente articolo. A tale scopo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito conto di tesoreria. In caso di escussione della garanzia il Ministero della difesa e' autorizzato a esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di gestione del fondo di cui al comma 1. Le somme annualmente disponibili sul fondo di cui al comma 1 vengono accantonate in relazione alle garanzie prestate.

Testo in vigore dal 26 febbraio 2014 al 15 giugno 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2014. 78 parole tolte, 173 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Per laaggiunto: Al fine di agevolare l'accesso alla concessione di mutui tolto: agevolati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' istituito il fondo casa, alimentato:

tolto: a) in quota parte, aggiunto: da parte di istituti di credito a favore del personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa, e' istituito, presso il Ministero della difesa, un fondo di garanzia denominato "fondo casa", alimentato dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute aggiunto: al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di serviziotolto: ;

tolto: b) dalle somme derivanti dalla riscossione delle rate di ammortamento del predetti mutui, riassegnate al bilancio dello Stato per le medesime finalita'. Leaggiunto: , nella percentuale prevista dall'articolo 287, comma 2. La garanzia e' concessa nei limiti delle disponibilita' annuali del fondo. Il fondo di cui al comma 1 costituisce garanzia di ultima istanza fino ad un massimo dell'80 per cento della quota capitale per i mutui concessi ai sensi del presente articolo. A tale scopo le somme di cui al comma 1 tolto: sono versate su apposita contabilita' speciale, ai sensi dell'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il libro II, titolo III, capo III del regolamento disciplina aggiunto: affluiscono ad apposito conto di tesoreria. In caso di escussione della garanzia il Ministero della difesa e' autorizzato a esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di tolto: attuazione del fondo casa aggiunto: gestione del fondo di cui al comma 1. Le somme annualmente disponibili sul fondo di cui al comma 1 vengono accantonate in relazione alle garanzie prestate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1836 · fonte del testo

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