Art. 1823 c.o.m. — Missioni e trasferimento degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori
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Al personale dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento. Il trattamento di missione all'estero e' disciplinato dal titolo IV, capo IV, sezione II, del presente libro.
Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013
