Art. 175 c.o.m. — Reparti e unità dell'Arma dei carabinieri per esigenze specifiche

Costituiscono reparti e unita' per esigenze specifiche:

  • a)il Reggimento corazzieri;
  • b)i reparti per le esigenze degli organi costituzionali;
  • c)i reparti e gli uffici presso gli organi della Difesa, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, i comandi e gli organismi internazionali in Italia e all'estero;
  • d)i reparti di volo, i reparti a cavallo e le unita' navali;
  • e)le unita' paracadutiste ed eliportate;
  • f)il gruppo di intervento speciale;
  • g)la banda dell'Arma dei carabinieri;
  • h)le unita' presso dicasteri vari. L'Arma, inoltre, concorre con proprio personale all'attivita' degli organismi interforze secondo le norme che ne regolano la composizione e il funzionamento.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art175 · fonte del testo

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