Art. 164 c.o.m. — Attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico

Il Comandante generale e' organo centrale di sicurezza dell'Arma dei carabinieri e sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:

  • a)individua i reparti e il personale da impiegare per l'assolvimento dei compiti connessi con le funzioni di polizia militare e la partecipazione a operazioni militari in Italia e all'estero, e ne assicura la disponibilita', nonche' l'autonomia logistica, fermo restando l'assolvimento degli altri compiti istituzionali previsti dal codice, ed e' responsabile del relativo addestramento e approntamento;
  • b)formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa;
  • c)determina, relativamente all'Arma dei carabinieri, le modalita' attuative della mobilitazione e l'entita' delle relative scorte;
  • d)concorda con la Direzione generale competente la designazione del personale civile, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale della difesa;
  • e)assicura, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni, nazionali e multinazionali, la disponibilita' quantitativa e qualitativa delle forze stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti; in tale quadro, definisce l'attivita' addestrativa ed esercita, anche avvalendosi dei comandi dipendenti, le funzioni, se delegate, di comando operativo per le operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri;
  • f)e' responsabile dell'organizzazione e dell'approntamento delle unita' e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
  • g)dispone il concorso dell'Arma dei carabinieri alla difesa integrata del territorio nazionale;
  • h)promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonche' presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali. Il Comandante generale:
  • a)fermo restando quanto disposto dall'articolo 177, determina l'ordinamento, le circoscrizioni territoriali, gli organici e le modalita' di funzionamento dei comandi, reparti, unita', istituti ed enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di attivita' tecnico-operativa;
  • b)determina l'istituzione o la soppressione di posti fissi o stazioni temporanee;
  • c)approva i programmi e impartisce le disposizioni riguardanti l'addestramento e il perfezionamento della preparazione professionale del personale dell'Arma;
  • d)approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabinieri. Il Comandante generale, nel settore tecnico-logistico:
  • a)determina le politiche di impiego, di gestione e di mantenimento del parco, le dotazioni e le scorte, la regolamentazione tecnica;
  • b)sentito, su iniziativa del Capo di stato maggiore della difesa, il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, determina:
  • 1)le linee di pianificazione e programmazione tecnica;
  • 2)i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni;
  • 3)l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma. Allo scopo di assicurare efficienza, economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attivita' istituzionali dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale adotta misure di razionalizzazione dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento del sostegno tecnico, logistico e amministrativo tese al recupero di personale da destinare al servizio d'istituto e al miglioramento del supporto dei reparti, prevedendo anche l'affidamento di servizi a terzi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Al fine di pervenire all'attuazione dei necessari adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche e amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa stabilisce con proprio decreto i settori nei quali il Comandante generale, d'intesa con il Segretariato generale della difesa, e' autorizzato a procedere alla revisione delle relative discipline di carattere amministrativo.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art164 · fonte del testo

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