Art. 17 c.o.m. — Assistenza spirituale

L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e' assicurata da cappellani militari, nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare, in base alle disposizioni stabilite dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro quinto. 2. Le autorita' militari garantiscono ai cappellani militari la piena liberta' nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignita' e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilita' dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni

Testo vigente dal 23 maggio 2021

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Che cosa è cambiato dal 23 maggio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2012 al 23 maggio 2021. 40 parole tolte, 68 parole aggiunte.

tolto: Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualita' di cappellani militari, fino all'entrata in vigore dell'intesa previstaaggiunto: L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'articolo 11, comma 2, tolto: dell'Accordo aggiunto: dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato tolto: Lateranense aggiunto: lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e' tolto: disciplinato aggiunto: assicurata da cappellani militari, nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare, in base alle disposizioni stabilite dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro tolto: V. aggiunto: quinto. 2. Le autorita' militari garantiscono ai cappellani militari la piena liberta' nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignita' e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilita' dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art17 · fonte del testo

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