1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della liberta' religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici. 2. L'assistenza spirituale ai medesimi e' assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorita' italiane competenti su designazione dell'autorita' ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalita' stabiliti d'intesa tra tali autorita'.

Testo vigente dal 10 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-25;121~art11 · fonte del testo

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