Art. 1648 c.o.m. — Nomina a sergente o a sergente maggiore

Possono aspirare alla nomina a sergente maggiore o a sergente della Croce rossa italiana i sottufficiali del corrispondente grado delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, in congedo. Essi si obbligano a seguire con profitto il corso d'istruzione, di cui all'articolo 1657. In aggiunta ai soggetti di cui al comma 1, possono inoltre aspirare alla nomina a sergente della Croce rossa italiana, senza seguire il corso teorico pratico sanitario, di cui all'articolo 1651, gli studenti di medicina e chirurgia che hanno compiuto il 4° anno di universita' e che danno prova di conoscere le norme della disciplina militare.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1648 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari