Art. 1657 c.o.m. — Obblighi del personale di assistenza

Tutti gli arruolati nel personale di assistenza dell'associazione seguono un corso di:

  • a)istruzione sui servizi speciali e sui materiali della Croce rossa italiana;
  • b)istruzione militare e disciplina militare. Dal corso di cui al comma 1, lettera b) sono dispensati i militari che hanno prestato servizio effettivo sotto le armi per un periodo non inferiore a tre mesi e che danno prova di conoscere le norme disciplinari e l'istruzione militare. I corsi di cui al comma 1 hanno la durata e i programmi che sono stabiliti dalla presidenza nazionale dell'Associazione.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1657 · fonte del testo

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