Art. 1647 c.o.m. — Nomina a maresciallo

Possono aspirare alla nomina a maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore della Croce rossa italiana i marescialli in congedo delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza. E' data la preferenza a coloro che hanno disimpegnato, almeno per un anno, le funzioni contabili. Essi conservano il grado ricoperto nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza e la relativa anzianita'. Possono inoltre aspirare alla nomina a maresciallo ordinario della Croce rossa italiana coloro che:

  • a)hanno conseguito idoneo titolo di studio, determinato con decreto del Ministro della difesa;
  • b)danno prova di aver disimpegnato attribuzioni di contabile in un ufficio pubblico o privato importante;
  • c)dimostrano, sottoponendosi a un apposito esperimento pratico, da determinarsi dalla presidenza nazionale dell'associazione, di ben conoscere la disciplina e i regolamenti militari.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1647 · fonte del testo

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