Art. 1594 c.o.m. — Cessazione dal complemento
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Il cappellano militare di complemento e' collocato nella riserva al compimento del 55° anno di eta'. I cappellani militari ((...)) di complemento che, dopo aver prestato ((cinque)) anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.
Testo in vigore dal 23 maggio 2021 al 3 ottobre 2025
