Art. 1582 c.o.m. — Cessazione dal servizio permanente a domanda

Il cappellano militare puo' chiedere di cessare dal servizio permanente; il diritto al trattamento di quiescenza e' disciplinato dall'articolo 1625. L'accoglimento della domanda e' in ogni caso subordinato al parere favorevole dell'Ordinario militare e puo' essere sospeso per gravi motivi. Il cappellano militare che cessa dal servizio permanente ai sensi del presente articolo e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1582 · fonte del testo

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