Art. 1583 c.o.m. — Cessazione dal servizio permanente d'autorità
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Il cappellano militare puo', su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, essere collocato d'autorita' nella riserva; il diritto al trattamento di quiescenza e' disciplinato dall'articolo 1625.
Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021
