Art. 1555 c.o.m. — Normativa penale e disciplinare
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021. Leggi il testo vigente →
I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unita' delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale. Nelle stesse condizioni di cui al comma 1, i cappellani militari sono sottoposti alle norme del codice e del regolamento in materia di disciplina militare.
Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021
