Art. 1543 c.o.m. — Cessazione dall'ufficio
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L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per eta' o d'autorita' ne conserva la qualifica a titolo onorario. Il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per eta', d'autorita', per infermita' o a domanda, sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'.
Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021
