Art. 1483 c.o.m. — Esercizio delle libertà in ambito politico
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[1]Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche. Ai militari di cui all'articolo 1350, e' fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni, sindacati e organizzazioni politiche, nonche' di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, sindacati, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012
