Art. 1431 c.o.m. — Nuovi atti di valore

Possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti di valore, compiuti da chi e' incorso nella perdita delle decorazioni di cui all'articolo 1425 o delle distinzioni onorifiche di guerra, o che e' stato ritenuto incapace a conseguirle, gli stessi effetti della riabilitazione, su proposta o con provvedimento del Ministro competente, ((sentito il Capo di stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo)).

Testo vigente dal 26 febbraio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2014. 20 parole tolte, 30 parole aggiunte.

… conseguirle, gli stessi effetti della riabilitazione, su proposta o con provvedimento del Ministro competente, tolto: sentita, quando si tratta di medaglia o di croce al valor militare, la Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento aggiunto: sentito il Capo di stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1431 · fonte del testo

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