Codice dell’ordinamento militare

Art. 1386 c.o.m. — Ricusazione

Il militare sottoposto al giudizio della commissione di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta uno o due dei componenti della commissione, se quest'ultima e' composta rispettivamente da tre o da cinque membri. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data della comunicazione della convocazione della commissione di disciplina. I componenti ricusati sono sostituiti.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1386 · fonte del testo

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