Il sottufficiale deferito alla Commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della commissione. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui il sottufficiale ha ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina. Il componente ricusato e' sostituito. Qualora, per effetto di quanto previsto dal presente e dal precedente articolo, non sia possibile provvedere alla sostituzione del componente per il quale vi sia incompatibilita' o ricusazione, il sottufficiale con provvedimento del Ministro e' deferito alla Commissione di disciplina di altra provincia.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art67 · fonte del testo

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