Art. 1053 c.o.m. — Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali

Il 15 settembre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata ((e per il Corpo unico della Sanita' militare)), per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi: 138

  • a)gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 1093;
  • b)gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti in quadro;
  • c)gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione. A decorrere dal 31 ottobre 2017, i contrammiragli del corpo del genio della Marina sono inclusi in un'aliquota unica di valutazione indipendentemente dalla specialita' di provenienza, con l'ordine di iscrizione derivante dall'anzianita' relativa definita a tal fine sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri in ordine successivo:
  • a)a parita' di anzianita' assoluta, l'ordine di precedenza e' determinato dalla maggiore eta' anagrafica;
  • b)a parita' di eta' si raffrontano in successione le anzianita' assolute nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parita' di anzianita';
  • c)se si riscontra parita' anche nell'anzianita' assoluta di nomina, e' considerato piu' anziano colui che ha maggior servizio effettivo. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 8. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

138

con decorrenza dal 1 gennaio 2027

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

Testo vigente dal 28 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 2021 al 28 maggio 2026. 8 parole aggiunte.

Il 15 settembre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata aggiunto: e per il Corpo unico della Sanita' militare, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

    Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1053 · fonte del testo

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