Art. 7 c.a.d. — Diritto a servizi on-line semplici e integrati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 2018 al 30 gennaio 2025. Leggi il testo vigente →

((01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.)) 29 I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze ((degli utenti)) e rendono disponibili ((on-line i propri servizi)) nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard ((e dei livelli di qualita' individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualita', anche in termini di fruibilita', accessibilita' e tempestivita', del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, ((gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17,)) possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalita' stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217

29

Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l'art. 65, comma 6) che "Il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, e' riconosciuto a decorrere dalla data di attivazione del punto di accesso di cui all'articolo 64-bis".

Testo in vigore dal 27 gennaio 2018 al 30 gennaio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018. 54 parole tolte, 86 parole aggiunte.

aggiunto: 01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze tolto: dei soggetti giuridici aggiunto: degli utenti e rendono disponibili aggiunto: on-line i propri servizi tolto: per via telematica nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e aggiunto: dei livelli di qualita' tolto: anche in termini di fruibilita', accessibilita', usabilita' e tempestivita', stabiliti con le regole tecniche di cui all'articolo 71. Gli standard e i livelli di qualita' sono aggiunto: individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID tolto: tenuto aggiunto: con proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica tolto: e degli standard di mercato e resi noti attraverso pubblicazione in un'apposita area del sito web istituzionale della medesima Agenziaaggiunto: . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, … di utilizzo. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli tolto: interessati aggiunto: utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17, possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalita' stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217

    Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l'art. 65, comma 6) che "Il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, e' riconosciuto a decorrere dalla data di attivazione del punto di accesso di cui all'articolo 64-bis".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art7 · fonte del testo

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